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CALCIOSCOMMESSE: IL LECCE DEFERITO PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA PER LA PARTITA LECCE-LAZIO DEL 22/05/2011

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Messaggio Da lecceseDOC Gio Ago 15, 2013 10:56 am

Lecce-Lazio, Palazzi non si rassegna e impugna la sentenza!

Processo Calcioscommesse, parte seconda. Il Procuratore federale Stefano Palazzi non si rassegna ed è pronto a impugnare la sentenza della Disciplinare che di fatto faceva cadere la presunta combine di Lecce-Lazio.

Il procuratore aveva chiesto 3 punti di penalizzazione per il Lecce e 6 per la Lazio, 3 anni e 6 mesi per Massimiliano Benassi, Antonio Rosati e Stefano Ferrario.

Richieste che la Disciplinare non ha accolto, assolvendo dall’accusa di illecito sportivo Benassi e Rosati, punendo per soli 6 mesi Ferrario, per omessa denuncia e non per illecito, commutando infine la penalizzazione della squadra giallorossa in una multa da 20 mila euro.

Ora Palazzi dovrà depositare entro giovedì prossimo il ricorso presso la segreteria della Corte di Giustizia Federale, dopodiché le difese potranno presentare le memorie entro il prossimo dieci agosto. Il dibattimento inizierà a Roma il 16 agosto e la sentenza potrà arrivare nella serata. Il Lecce e Benassi, perciò, sono costretti ancora a difendersi.

Fonte: Salentosport

http://www.tifosilecce.com/t1458-calcioscommesse-il-lecce-deferito-per-responsabilita-oggettiva-per-la-partita-lecce-lazio-del-22-05-2011
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Messaggio Da serieA Sab Ago 17, 2013 11:37 am

Calcioscommesse: giudizio d'appello sospeso.

Qualche decisione, ma un rinvio sostanziale su Mauri in appello. E il capitano della Lazio salterà la Supercoppa, visto che nell'attesa vale la squalifica di 6 mesi comminata dalla Disciplinare in primo grado. Ridotta la squalifica a Ferrario (da 6 mesi a 4 mesi), aumentata a Mario Cassano da 4 a 6 mesi. Respinti tutti gli altri ricorsi, confermate quindi le pene a Benassi, Milanetto, Rosati, Zamperini, e Zamperini.

LEGGI LA SENTENZA DELLA CORTE FEDERALE:

http://www.tifosilecce.com/t1458-calcioscommesse-il-lecce-deferito-per-responsabilita-oggettiva-per-la-partita-lecce-lazio-del-22-05-2011
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 CALCIOSCOMMESSE: IL LECCE DEFERITO PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA PER LA PARTITA LECCE-LAZIO DEL 22/05/2011 - Pagina 2 Empty Re: CALCIOSCOMMESSE: IL LECCE DEFERITO PER RESPONSABILITA' OGGETTIVA PER LA PARTITA LECCE-LAZIO DEL 22/05/2011

Messaggio Da serieA Sab Ago 17, 2013 11:42 am

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 16 agosto 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

1. RICORSO DEL CALC. FERRARIO STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013).

La C.G.F. riunito l’appello n. 1) con l’appello n. 4) della Procura Federale in ordine al calciatore Ferrario Stefano, accoglie in parte il ricorso del calciatore relativamente alla gara Lecce/Lazio del 22.5.2011, e respinge il ricorso della Procura Federale, rideterminando, pertanto, la sanzione nella
squalifica per mesi 4. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI
DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S., DEL CALCIATORE MAURI STEFANO IN RELAZIONE ALLA
GARA LAZIO-GENOA DEL 14.05.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013).

3. RICORSO DEL CALC. MAURI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO-GENOA DEL 14.05.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013)

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

La C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 2), 3) e 4), sospesa ogni definitiva decisione in punto di rito e di merito, ritenuto che, allo stato degli atti, appare necessario approfondire alcune emergenze istruttorie, visto l’art. 34, comma, 4, C.G.S., dispone ulteriori attività di indagine e di accertamento, a cura di questa stessa Corte, anche mediante audizione personale dei soggetti di interesse, secondo apposito calendario e con garanzia del contraddittorio delle parti.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DALLE INCOLPAZIONI ASCRITTE DICHIARATO NEI CONFRONTI DI:

- BENASSI MASSIMILIANO;
- MILANETTO OMAR;
- MAURI STEFANO;
- ROSATI ANTONIO;
- ZAMPERINI ALESSANDRO;
- GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A.,
- S.S. LAZIO S.p.A.,

NONCHÉ AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE NEI CONFRONTI DI:

- CASSANO MARIO;
- FERRARIO STEFANO;
- MAURI STEFANO;
- ZAMPERINI ALESSANDRO;
- S.S. LAZIO S.P.A.;
- U.S. LECCE S.P.A.

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013).

La C.G.F, visto il ricorso in appello della Procura Federale così dispone:

- calciatore Ferrario Stefano: riunito al n. 1) e respinto;
- calciatore Benassi Massimiliano: respinto;
- calciatore Rosati Antonio: respinto;
- U.S. Lecce S.p.A.: respinto;
- calciatore Cassano Mario, riunito al n. 5) e accolto;
- calciatore Milanetto Omar: respinto;
- Genoa F.C. S.p.A.: respinto;
- calciatore Zamperini Alessandro: respinto;
- S.S. Lazio S.p.A. e calciatore Mauri Stefano: riunito al n. 2) e 3): vedi ordinanza
interlocutoria.

5. RICORSO DEL CALC. CASSANO MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 4 INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARA LAZIO/GENOA DEL 14.05.2011, E LECCE/LAZIO DEL 22.5.2011 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 208/4 PF 13-14/SP/BLP DEL 9.7.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 10/CDN del 2.8.2013).

La C.G.F., riunito l’appello n. 5) con l’appello n. 4) della Procura Federale in relazione alla posizione del calciatore Cassano Mario, accoglie in parte il ricorso del calciatore annullando la sanzione inflitta per l’incontro Lecce/Lazio del 22.5.2011; accoglie altresì l’appello della Procura Federale in relazione alla gara Lazio/Genoa del 14.5.2011, e, pertanto, ridetermina la sanzione inflitta ai sensi dell’art. 7, commi, 1, 2 5 e 6 C.G.S., secondo il vincolo della continuazione con
precedenti illeciti, in mesi 6 di squalifica.

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