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CAMPIONATO LEGA PRO STAGIONE 2015/2016
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Re: CAMPIONATO LEGA PRO STAGIONE 2015/2016
HIGHLIGHTS LECCE-MARTINA FRANCA 3-0 (06/02/2016)
https://tifosilecce.forumattivo.com/t2219-lecce-martina-franca-3-0-06-02-2016
https://tifosilecce.forumattivo.com/t2219-lecce-martina-franca-3-0-06-02-2016
lecce4ever- Numero di messaggi : 4653
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Età : 57
Località : Lecce
Re: CAMPIONATO LEGA PRO STAGIONE 2015/2016
RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO LEGA PRO DOPO LA 21a GIORNATA:
https://tifosilecce.forumattivo.com/t2219-lecce-martina-franca-3-0-06-02-2016
https://tifosilecce.forumattivo.com/t2219-lecce-martina-franca-3-0-06-02-2016
cheva- Numero di messaggi : 4834
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Età : 44
Re: CAMPIONATO LEGA PRO STAGIONE 2015/2016
La Lega Pro ha stabilito il programma della 7^ giornata di ritorno. Questa la gara dei giallorossi:
7^ giornata ritorno: Ischia Isolaverde - Lecce, sabato 27 febbraio ore 14.00
https://tifosilecce.forumattivo.com/t2078-orari-anticipi-e-posticipi-lega-pro-2015-2016
7^ giornata ritorno: Ischia Isolaverde - Lecce, sabato 27 febbraio ore 14.00
https://tifosilecce.forumattivo.com/t2078-orari-anticipi-e-posticipi-lega-pro-2015-2016
Re: CAMPIONATO LEGA PRO STAGIONE 2015/2016
INFO PARTITA:
https://tifosilecce.forumattivo.com/t2220-ischia-isolaverde-lecce-27-02-2016
ISCHIA ISOLAVERDE-LECCE
(27/02/2016)
EVENTO FACEBOOK:
https://www.facebook.com/events/158521681194731/
https://tifosilecce.forumattivo.com/t2220-ischia-isolaverde-lecce-27-02-2016
ISCHIA ISOLAVERDE-LECCE
(27/02/2016)
EVENTO FACEBOOK:
https://www.facebook.com/events/158521681194731/
Re: CAMPIONATO LEGA PRO STAGIONE 2015/2016
L’U.S. Lecce comunica che sono in vendita i biglietti del Settore Ospiti per la gara di LEGA PRO 2015/2016 CATANIA–LECCE in programma il 13 febbraio 2016, presso lo Stadio “Cibali – Angelo Massimino” di Catania, inizio ore 20:30.
Questi i prezzi:
Curva Ospiti - € 5,00 più diritti di prevendita entro le ore 19:00 di venerdì 12 febbraio presso i punti vendita Ticketone:
- Clinica dell’accendino – Via imperatore Adriano, 31 – 73100 Lecce
- Ipercoop Lecce c/o C.C. Salento – S.S. Lecce – Brindisi – Surbo (Le)
La vendita dei biglietti è tassativamente vietata ai tifosi residenti in Puglia non aderenti al programma “Tessera del Tifoso”.
Non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti il giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a Catania senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.
La società Catania Calcio non aderisce all’iniziativa “Porta un Amico”.
https://tifosilecce.forumattivo.com/t2212-biglietti-catania-lecce-13-02-2016
Questi i prezzi:
Curva Ospiti - € 5,00 più diritti di prevendita entro le ore 19:00 di venerdì 12 febbraio presso i punti vendita Ticketone:
- Clinica dell’accendino – Via imperatore Adriano, 31 – 73100 Lecce
- Ipercoop Lecce c/o C.C. Salento – S.S. Lecce – Brindisi – Surbo (Le)
La vendita dei biglietti è tassativamente vietata ai tifosi residenti in Puglia non aderenti al programma “Tessera del Tifoso”.
Non sarà disponibile la vendita dei biglietti per il settore ospiti il giorno della gara presso lo Stadio, pertanto, è assolutamente sconsigliato recarsi a Catania senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.
La società Catania Calcio non aderisce all’iniziativa “Porta un Amico”.
https://tifosilecce.forumattivo.com/t2212-biglietti-catania-lecce-13-02-2016
pessimielementi- Admin
- Numero di messaggi : 11399
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Età : 55
Re: CAMPIONATO LEGA PRO STAGIONE 2015/2016
La gara Catania - Lecce, in programma sabato 13 febbraio 2016 alle ore 20.30, 5^ giornata del girone di ritorno del Campionato di Lega Pro Unica - Girone C, sarà diretta dal Sig. Andrea Morreale di Roma 1.
https://tifosilecce.forumattivo.com/t2213-catania-lecce-13-02-2016
salentino- Numero di messaggi : 4520
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Re: CAMPIONATO LEGA PRO STAGIONE 2015/2016
La gara Catania - Lecce, in programma sabato 13 febbraio 2016 alle ore 20.30, 5^ giornata del girone di ritorno del Campionato di Lega Pro Unica - Girone C, si potrà seguire in diretta su Sportube che trasmetterà la partita in streaming sul proprio sito internet.
https://tifosilecce.forumattivo.com/t2214-streaming-catania-lecce-13-02-2016
salentino- Numero di messaggi : 4520
Punti : 4914
Data d'iscrizione : 09.11.09
Età : 38
Re: CAMPIONATO LEGA PRO STAGIONE 2015/2016
INFO: https://tifosilecce.forumattivo.com/t2224-il-lecce-calcio-a-fumetti
IL LECCE CALCIO A FUMETTI
A partire da lunedì prossimo sarà possibile acquistare in edicola “La Storia, Il Lecce calcio a fumetti”. L’idea nata da un’iniziativa dell’Editoriale L’Osservatorio, in collaborazione con l’U.S. Lecce, racconta attraverso i fumetti la storia del calcio leccese dal 1906 ai giorni nostri. L’intera raccolta si compone di 12 numeri, con cadenza quindicinale. Il prezzo di copertina è di € 2,50, con prezzo speciale di € 2 per abbonati e possessori di Tessera del Tifoso. Nel primo numero “Poveri ma belli” sono presenti gli interventi del presidente Enrico Tundo e del presidente onorario Saverio Sticchi Damiani.
https://tifosilecce.forumattivo.com/
IL LECCE CALCIO A FUMETTI
A partire da lunedì prossimo sarà possibile acquistare in edicola “La Storia, Il Lecce calcio a fumetti”. L’idea nata da un’iniziativa dell’Editoriale L’Osservatorio, in collaborazione con l’U.S. Lecce, racconta attraverso i fumetti la storia del calcio leccese dal 1906 ai giorni nostri. L’intera raccolta si compone di 12 numeri, con cadenza quindicinale. Il prezzo di copertina è di € 2,50, con prezzo speciale di € 2 per abbonati e possessori di Tessera del Tifoso. Nel primo numero “Poveri ma belli” sono presenti gli interventi del presidente Enrico Tundo e del presidente onorario Saverio Sticchi Damiani.
https://tifosilecce.forumattivo.com/
salentuno- Numero di messaggi : 4673
Punti : 4971
Data d'iscrizione : 17.10.08
Età : 42
Località : Salento
Re: CAMPIONATO LEGA PRO STAGIONE 2015/2016
INFO: https://tifosilecce.forumattivo.com/
CATANIA-LECCE
(13/02/2016)
Per leggere i commenti, vedere le foto e i video della partita:
https://tifosilecce.forumattivo.com/t2225-catania-lecce-13-02-2016
CATANIA-LECCE
(13/02/2016)
Per leggere i commenti, vedere le foto e i video della partita:
https://tifosilecce.forumattivo.com/t2225-catania-lecce-13-02-2016
serieA- Numero di messaggi : 4344
Punti : 4557
Data d'iscrizione : 15.09.08
Età : 51
Località : Lecce
Re: CAMPIONATO LEGA PRO STAGIONE 2015/2016
INFO: https://tifosilecce.forumattivo.com/t2226-il-risultato-di-casertana-lecce-1-1-e-stato-omologato
Il Giudice Sportivo accoglie parzialmente il riscorso della Casertana, ma non mette in discussione l'esito del match.
Questa la nota integrale
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 12 Febbraio 2016 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:""
GARA CASERTANA -LECCE DEL 30 GENNAIO 2016 E RECLAMO SOCIETA' CASERTANA
(Com. Uff. n. 121/DIV del 2.2.2016) -
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, il reclamo della società Casertana e le controdeduzioni della società Lecce,
RILEVATO - che dagli atti ufficiali risulta la temporanea sospensione della gara in oggetto, al minuto 14°del secondo tempo, per l'infortunio dell'assistente arbitrale 2. Nonostante le cure prestate, il predetto assistente non fu rimesso in condizione diproseguire la gara, per cui l'arbitro applicando la regola 3 del Regolamento, dopo aver dispensato dalla funzione l'assistente arbitrale 1, portava a termine la gara stessa con l'ausilio di due assistenti di parte messi a disposizione dalle due società. La gara veniva conclusa con il risultato di parità (Casertana 1-Lecce 1);
che la società Casertana con preannuncio di reclamo e successivo invio dei relativi motivi, ha segnalato l'irregolare posizione dell'assistente di parte fornito dalla società Lecce, il quale non essendo tesserato per la società medesima non avrebbe avuto titolo per assolvere la predetta mansione. La reclamante richiedeva che, accertata la non idoneità dell'assistente di parte fornito dalla società Lecce, venisse inflitta a quest'ultima la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3,- che la società Lecce ha presentato le sue controdeduzioni, contestando l'ammissibilità del reclamo, la fondatezza dei relativi motivi, richiedendone infine il rigetto o in subordine la ripetizione della gara. 127/295
PRELIMINARMENTE CONSIDERA
che la fattispecie in esame, per la sua particolarità e per l'assenza di precedenti riconducibili alle medesime circostanze di fatto, richiede alcune approfondite riflessioni e conseguenti valutazioni.
In tale ottica va preliminarmente respinto l'incauto tentativo, perpetrato da entrambe le società nei rispettivi interventi, di chiamare in causa la responsabilità dell'arbitro in ordine alla presunta omissione di controllo sulla idoneità dei soggetti incaricati dalle stesse per la sostituzione dei due assistenti arbitrali designati. Va ricordato che la prescrizione dell'art. 63.2 delle NOIF ha come diretti e naturali destinatari le società, le quali nella compilazione della distinta che elenca i partecipanti alla gara assumono la responsabilità di ammettere in campo soggetti che non ne abbiano titolo. E', ad esempio, ricorrente il caso di partecipazione alla gara di calciatori squalificati, con conseguente sanzione di perdita della gara da parte della società utilizzatrice.
Attribuire all'arbitro il compito di verificare la presenza in distinta di calciatori in stato di squalifica o di soggetti non legittimati dal tesseramento non è compatibile con le tempistiche funzionali alla disputa della gara, se non altro per motivi di logica praticità. Va invece dato atto all'arbitro della gara di aver operato, nella circostanza in esame, con perizia nella direzione e con precisione e completezza nella refertazione.
Analogamente va respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società Lecce, quale conseguenza della mancata notifica alla stessa del preannuncio di reclamo da parte della Casertana. Va ricordato che i procedimenti avanti il Giudice Sportivo non prevedono contraddittorio fra lo stesso e le parti ricorrenti ed eventuali terzi interessati (art.34.6 CGS). Il ricorso delle società in ordine al regolare svolgimento delle gare ha la funzione di atto introduttivo del procedimento stesso (art. 29.3 e.4 CGS), mentre le eventuali controdeduzioni dell'altra società interessata, pur essendo una facoltà esercitabile dalla stessa, non impegna il Giudice Sportivo alla sua necessaria valutazione, essendone il giudizio basato esclusivamente sugli atti ufficiali e sui mezzi di prova di cui all'art.35 (art. 29.2 CGS).
3) In riferimento ai motivi del reclamo presentato dalla società Casertana, A parere dello scrivente gli stessi appaiono condivisibili nella parte in cui lamentano la violazione della regola 6 del Regolamento (designazione di "un tesserato idoneo a svolgere tale funzione"). Non rinvenendosi nelle norme federali una definizione testuale del termine "tesserato" , il solo riferimento pragmatico sul quale basare una interpretazione non può che essere l'unico strumento di affidabile pubblicità messo a disposizione dall'ordinamento, vale a dire il c.d. "censimento" comunicato alle Leghe di appartenenza; in tale documento le società ufficializzano il proprio rapporto organico con calciatori, tecnici, dirigenti e collaboratori. Tale adempimento non avrebbe senso e ragion d'essere se il termine "tesserato" fosse occasionalmente estensibile anche ad altri soggetti in rapporto non organico ma di semplice dipendenza con la società.
127/296
Dall'esame del censimento della società Lecce presso la LEGAPRO non appare inserito il nominativo del signor Giovanni Fasano, presente nella distinta della gara in oggetto quale componente della "panchina aggiuntiva" con qualifica di "magazziniere", nonché designato, nelle circostanze in esame, alla funzione di assistente arbitrale di parte.
4) In riferimento ai motivi del reclamo presentato dalla società Lecce
Le argomentazioni prospettate circa l'assimilabilità alla qualifica di "dirigente" di un dipendente con qualifica di "magazziniere", per il solo di averlo inserito nella distinta di gara quale componente della panchina aggiuntiva, non sono accettabili dal punto di vista tecnico, per effetto delle precedenti argomentazioni, e neppure da quello puramente logico.
Dall'esame degli atti ufficiali, lo scrivente ha tratto la convinzione che il
comportamento dei componenti la panchina della società Lecce, nella designazione del sig. Fasano ad assistente arbitrale di parte, sia la conseguenza di una dimenticanza delle norme più volte richiamate, il tutto in un contesto di assoluta buona fede, non potendosi ipotizzare l'intenzione di ottenere alcun vantaggio dall'agire stesso. Tale convinzione è confermata, sebbene il tenace tentativo di sostenere la correttezza del proprio operato, quale argomentato nelle controdeduzioni, possa far pensare ad un comportamento deliberato e convinto.
Tutto ciò premesso OSSERVA CHE accertata la responsabilità della società Lecce per la violazione delle norme più volte richiamate, occorre procedere con criteri di ragionevolezza alla determinazione della conseguente sanzione. La disposizione contenuta nell'art. 63.2 delle NOIF e la sanzione prevista nell'art. 18.5 lettera b) CGS, costituiscono norme generali di natura astratta, applicabili a due ipotesi nettamente distinte e di diversa natura, ovvero:
-gare per le quali, non essendo prevista la designazione degli assistenti arbitrali, si applica direttamente la disposizione di cui al punto 2 dell'art. 63 delle NOIF ("Quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali.....")
- gare per le quali è prevista la designazione degli assistenti arbitrali da parte dell'Organo Tecnico di categoria nelle quali, in caso di indisponibilità sopravvenuta di uno dei guardalinee, la medesima norma si applica solo indirettamente e per analogia, mancando una specifica regolamentazione.
Nella prima ipotesi l'idoneità del soggetto incaricato dalla società attiene alla fase costitutiva della "gara regolare" e, di conseguenza, la sua accertata inidoneità vizia fin dalla sua origine il regolare svolgimento della stessa. La seconda ipotesi riguarda la gara iniziata in modo formalmente e sostanzialmente regolare, nel corso della quale un evento accidentale viene gestito con procedura analoga al solo scopo di portarla a termine. Il giudizio sulla sua completa regolarità è rimesso, come noto, all'esclusivo ed insindacabile giudizio dell'arbitro il quale, nel
caso in esame, ha puntualmente precisato che "la gara è stata regolarmente portata a termine".127/297
Da ciò si trae la ragionevole convinzione che l'episodio in oggetto sul piano sostanziale non è qualificabile come "patologico", ma costituisce una mera irregolarità formale non avendo avuto alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara e sul suo risultato finale.
Conseguentemente, non si ritiene applicabile alla fattispecie in esame la
sanzione della perdita della gara a carico della società responsabile, in quanto tale provvedimento ha la funzione (nel caso in esame non necessaria) di riequilibrare il risultato finale di una gara che non abbia avuto uno svolgimento regolare.
tutto ciò premesso
DELIBERA - di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Casertana infliggendo alla società Lecce la sanzione dell'ammenda di € 5.000 (cinquemila), confermando il risultato della gara acquisito sul campo (Casertana1 Lecce 1). -La tassa non va addebitata.
https://tifosilecce.forumattivo.com/t2226-il-risultato-di-casertana-lecce-1-1-e-stato-omologato
Il Giudice Sportivo accoglie parzialmente il riscorso della Casertana, ma non mette in discussione l'esito del match.
Questa la nota integrale
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 12 Febbraio 2016 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:""
GARA CASERTANA -LECCE DEL 30 GENNAIO 2016 E RECLAMO SOCIETA' CASERTANA
(Com. Uff. n. 121/DIV del 2.2.2016) -
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali, il reclamo della società Casertana e le controdeduzioni della società Lecce,
RILEVATO - che dagli atti ufficiali risulta la temporanea sospensione della gara in oggetto, al minuto 14°del secondo tempo, per l'infortunio dell'assistente arbitrale 2. Nonostante le cure prestate, il predetto assistente non fu rimesso in condizione diproseguire la gara, per cui l'arbitro applicando la regola 3 del Regolamento, dopo aver dispensato dalla funzione l'assistente arbitrale 1, portava a termine la gara stessa con l'ausilio di due assistenti di parte messi a disposizione dalle due società. La gara veniva conclusa con il risultato di parità (Casertana 1-Lecce 1);
che la società Casertana con preannuncio di reclamo e successivo invio dei relativi motivi, ha segnalato l'irregolare posizione dell'assistente di parte fornito dalla società Lecce, il quale non essendo tesserato per la società medesima non avrebbe avuto titolo per assolvere la predetta mansione. La reclamante richiedeva che, accertata la non idoneità dell'assistente di parte fornito dalla società Lecce, venisse inflitta a quest'ultima la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3,- che la società Lecce ha presentato le sue controdeduzioni, contestando l'ammissibilità del reclamo, la fondatezza dei relativi motivi, richiedendone infine il rigetto o in subordine la ripetizione della gara. 127/295
PRELIMINARMENTE CONSIDERA
che la fattispecie in esame, per la sua particolarità e per l'assenza di precedenti riconducibili alle medesime circostanze di fatto, richiede alcune approfondite riflessioni e conseguenti valutazioni.
In tale ottica va preliminarmente respinto l'incauto tentativo, perpetrato da entrambe le società nei rispettivi interventi, di chiamare in causa la responsabilità dell'arbitro in ordine alla presunta omissione di controllo sulla idoneità dei soggetti incaricati dalle stesse per la sostituzione dei due assistenti arbitrali designati. Va ricordato che la prescrizione dell'art. 63.2 delle NOIF ha come diretti e naturali destinatari le società, le quali nella compilazione della distinta che elenca i partecipanti alla gara assumono la responsabilità di ammettere in campo soggetti che non ne abbiano titolo. E', ad esempio, ricorrente il caso di partecipazione alla gara di calciatori squalificati, con conseguente sanzione di perdita della gara da parte della società utilizzatrice.
Attribuire all'arbitro il compito di verificare la presenza in distinta di calciatori in stato di squalifica o di soggetti non legittimati dal tesseramento non è compatibile con le tempistiche funzionali alla disputa della gara, se non altro per motivi di logica praticità. Va invece dato atto all'arbitro della gara di aver operato, nella circostanza in esame, con perizia nella direzione e con precisione e completezza nella refertazione.
Analogamente va respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla società Lecce, quale conseguenza della mancata notifica alla stessa del preannuncio di reclamo da parte della Casertana. Va ricordato che i procedimenti avanti il Giudice Sportivo non prevedono contraddittorio fra lo stesso e le parti ricorrenti ed eventuali terzi interessati (art.34.6 CGS). Il ricorso delle società in ordine al regolare svolgimento delle gare ha la funzione di atto introduttivo del procedimento stesso (art. 29.3 e.4 CGS), mentre le eventuali controdeduzioni dell'altra società interessata, pur essendo una facoltà esercitabile dalla stessa, non impegna il Giudice Sportivo alla sua necessaria valutazione, essendone il giudizio basato esclusivamente sugli atti ufficiali e sui mezzi di prova di cui all'art.35 (art. 29.2 CGS).
3) In riferimento ai motivi del reclamo presentato dalla società Casertana, A parere dello scrivente gli stessi appaiono condivisibili nella parte in cui lamentano la violazione della regola 6 del Regolamento (designazione di "un tesserato idoneo a svolgere tale funzione"). Non rinvenendosi nelle norme federali una definizione testuale del termine "tesserato" , il solo riferimento pragmatico sul quale basare una interpretazione non può che essere l'unico strumento di affidabile pubblicità messo a disposizione dall'ordinamento, vale a dire il c.d. "censimento" comunicato alle Leghe di appartenenza; in tale documento le società ufficializzano il proprio rapporto organico con calciatori, tecnici, dirigenti e collaboratori. Tale adempimento non avrebbe senso e ragion d'essere se il termine "tesserato" fosse occasionalmente estensibile anche ad altri soggetti in rapporto non organico ma di semplice dipendenza con la società.
127/296
Dall'esame del censimento della società Lecce presso la LEGAPRO non appare inserito il nominativo del signor Giovanni Fasano, presente nella distinta della gara in oggetto quale componente della "panchina aggiuntiva" con qualifica di "magazziniere", nonché designato, nelle circostanze in esame, alla funzione di assistente arbitrale di parte.
4) In riferimento ai motivi del reclamo presentato dalla società Lecce
Le argomentazioni prospettate circa l'assimilabilità alla qualifica di "dirigente" di un dipendente con qualifica di "magazziniere", per il solo di averlo inserito nella distinta di gara quale componente della panchina aggiuntiva, non sono accettabili dal punto di vista tecnico, per effetto delle precedenti argomentazioni, e neppure da quello puramente logico.
Dall'esame degli atti ufficiali, lo scrivente ha tratto la convinzione che il
comportamento dei componenti la panchina della società Lecce, nella designazione del sig. Fasano ad assistente arbitrale di parte, sia la conseguenza di una dimenticanza delle norme più volte richiamate, il tutto in un contesto di assoluta buona fede, non potendosi ipotizzare l'intenzione di ottenere alcun vantaggio dall'agire stesso. Tale convinzione è confermata, sebbene il tenace tentativo di sostenere la correttezza del proprio operato, quale argomentato nelle controdeduzioni, possa far pensare ad un comportamento deliberato e convinto.
Tutto ciò premesso OSSERVA CHE accertata la responsabilità della società Lecce per la violazione delle norme più volte richiamate, occorre procedere con criteri di ragionevolezza alla determinazione della conseguente sanzione. La disposizione contenuta nell'art. 63.2 delle NOIF e la sanzione prevista nell'art. 18.5 lettera b) CGS, costituiscono norme generali di natura astratta, applicabili a due ipotesi nettamente distinte e di diversa natura, ovvero:
-gare per le quali, non essendo prevista la designazione degli assistenti arbitrali, si applica direttamente la disposizione di cui al punto 2 dell'art. 63 delle NOIF ("Quando non sia prevista la designazione di guardalinee ufficiali.....")
- gare per le quali è prevista la designazione degli assistenti arbitrali da parte dell'Organo Tecnico di categoria nelle quali, in caso di indisponibilità sopravvenuta di uno dei guardalinee, la medesima norma si applica solo indirettamente e per analogia, mancando una specifica regolamentazione.
Nella prima ipotesi l'idoneità del soggetto incaricato dalla società attiene alla fase costitutiva della "gara regolare" e, di conseguenza, la sua accertata inidoneità vizia fin dalla sua origine il regolare svolgimento della stessa. La seconda ipotesi riguarda la gara iniziata in modo formalmente e sostanzialmente regolare, nel corso della quale un evento accidentale viene gestito con procedura analoga al solo scopo di portarla a termine. Il giudizio sulla sua completa regolarità è rimesso, come noto, all'esclusivo ed insindacabile giudizio dell'arbitro il quale, nel
caso in esame, ha puntualmente precisato che "la gara è stata regolarmente portata a termine".127/297
Da ciò si trae la ragionevole convinzione che l'episodio in oggetto sul piano sostanziale non è qualificabile come "patologico", ma costituisce una mera irregolarità formale non avendo avuto alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara e sul suo risultato finale.
Conseguentemente, non si ritiene applicabile alla fattispecie in esame la
sanzione della perdita della gara a carico della società responsabile, in quanto tale provvedimento ha la funzione (nel caso in esame non necessaria) di riequilibrare il risultato finale di una gara che non abbia avuto uno svolgimento regolare.
tutto ciò premesso
DELIBERA - di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Casertana infliggendo alla società Lecce la sanzione dell'ammenda di € 5.000 (cinquemila), confermando il risultato della gara acquisito sul campo (Casertana1 Lecce 1). -La tassa non va addebitata.
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meridionale- Numero di messaggi : 4684
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» LECCE-SASSUOLO 0-2 (COPPA ITALIA - 24/09/2024)
Mar Set 24, 2024 5:54 pm Da pessimielementi
» COPPA ITALIA 2024/2025
Mar Set 24, 2024 11:45 am Da leccezionale
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» LECCE-CAGLIARI 1-0 (31/08/2024)
Sab Ago 31, 2024 9:41 pm Da leccezionale
» LUIS HASA
Sab Ago 31, 2024 9:40 pm Da leccezionale
» UFFICIALE: LUIS HASA AL LECCE A TITOLO DEFINITIVO!
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» CALCIOMERCATO ESTIVO US LECCE (ESTATE 2024)
Sab Ago 31, 2024 9:38 pm Da leccezionale
» KEVIN BONIFAZI
Sab Ago 31, 2024 9:28 pm Da leccezionale
» UFFICIALE: KEVIN BONIFAZI E' UN NUOVO GIOCATORE DEL LECCE!
Sab Ago 31, 2024 9:28 pm Da leccezionale
» GIACOMO FATICANTI
Sab Ago 31, 2024 9:19 pm Da leccezionale
» UFFICIALE: GIACOMO FATICANTI AL LECCE A TITOLO DEFINITIVO!
Sab Ago 31, 2024 9:19 pm Da leccezionale
» FRÉDÉRIC GUILBERT
Sab Ago 31, 2024 9:18 pm Da leccezionale
» UFFICIALE: FRÉDÉRIC GUILBERT AL LECCE A TITOLO DEFINITIVO!
Sab Ago 31, 2024 9:18 pm Da leccezionale
» UFFICIALE: VALENTIN GENDREY AL LECCE A TITOLO DEFINITIVO!
Sab Ago 31, 2024 9:10 pm Da leccezionale
» VALENTIN GENDREY
Sab Ago 31, 2024 9:10 pm Da leccezionale
» ANTE REBIĆ
Sab Ago 31, 2024 9:09 pm Da leccezionale
» UFFICIALE: ANTE REBIĆ E' UN NUOVO GIOCATORE DEL LECCE!
Sab Ago 31, 2024 9:09 pm Da leccezionale
» UFFICIALE: ZINEDIN SMAJLOVIC AL LECCE A TITOLO DEFINITIVO!
Sab Ago 31, 2024 9:00 pm Da leccezionale
» ZINEDIN SMAJLOVIC
Sab Ago 31, 2024 8:59 pm Da leccezionale
» GABY JEAN
Sab Ago 31, 2024 8:59 pm Da leccezionale
» UFFICIALE: GABY JEAN AL LECCE A TITOLO DEFINITIVO!
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» UFFICIALE: DANIEL SAMEK AL LECCE A TITOLO DEFINITIVO!
Sab Ago 31, 2024 8:52 pm Da leccezionale
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» INTER-LECCE 2-0 (24/08/2024)
Ven Ago 23, 2024 7:48 pm Da leccezionale
» L'U.S. LECCE E GLI ARBITRI
Mer Ago 21, 2024 6:34 pm Da leccezionale
» UFFICIALE: MARCIN LISTKOWSKI FIRMA UN QUINQUENNALE CON IL LECCE!
Mar Ago 20, 2024 3:21 pm Da leccezionale
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» UFFICIALE: JOEL PERSSON VOELKERLING AL LECCE A TITOLO DEFINITIVO!
Mar Ago 20, 2024 3:20 pm Da leccezionale
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» LECCE-ATALANTA 0-4 (19/08/2024)
Lun Ago 19, 2024 8:38 pm Da leccezionale
» UFFICIALE: LASSANA COULIBALY E' UN NUOVO GIOCATORE DEL LECCE!
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» UFFICIALE: YOUSSEF MALEH È UN CALCIATORE DEL LECCE!
Lun Ago 12, 2024 8:45 pm Da leccezionale
» YOUSSEF MALEH
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» LECCE-MANTOVA 2-1 (COPPA ITALIA - 12/08/2024)
Lun Ago 12, 2024 8:40 pm Da leccezionale
» UFFICIALE: ANDY PELMARD E' UN NUOVO GIOCATORE DEL LECCE!
Dom Ago 11, 2024 7:08 pm Da leccezionale
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» PABLO RODRÍGUEZ DELGADO
Ven Ago 02, 2024 7:49 pm Da pessimielementi
» RAREȘ BURNETE
Mer Lug 31, 2024 1:58 pm Da leccezionale
» UFFICIALE: ALEXIS BLIN AL LECCE A TITOLO DEFINITIVO!
Sab Lug 27, 2024 2:24 pm Da leccezionale
» ALEXIS BLIN
Sab Lug 27, 2024 2:23 pm Da leccezionale
» FILIP MARCHWIŃSKI
Sab Lug 27, 2024 2:22 pm Da leccezionale
» UFFICIALE: FILIP MARCHWIŃSKI E' UN NUOVO GIOCATORE DEL LECCE!
Sab Lug 27, 2024 2:22 pm Da leccezionale
» UFFICIALE: MARIN PONGRAČIĆ E' UN NUOVO GIOCATORE DEL LECCE!
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Dom Lug 21, 2024 1:52 pm Da leccezionale
» UFFICIALE: LORENZO VENUTI TORNA A VESTIRE LA MAGLIA DEL LECCE!
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» 11/05/2024: IL LECCE RAGGIUNGE LA SALVEZZA CON 3 GIORNATE DI ANTICIPO E RESTA IN SERIE A!
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» CHRISTIAN MARTIN FRÜCHTL
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» UFFICIALE: TETE MORENTE E' UN NUOVO GIOCATORE DEL LECCE!
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» BALTHAZAR PIERRET
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