FORUM DEI TIFOSI DEL LECCE
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
HOME PAGE
HOME PAGE
Accedi

Ho dimenticato la password

PAGINA FACEBOOK
PAGINA FACEBOOK
GRUPPO FACEBOOK
GRUPPO FACEBOOK
Galleria


MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI 1° GRADO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (10/08/2012) SULLA RETROCESSIONE DEL LECCE - Pagina 2 Empty
OFFERTE AMAZON
OFFERTE ESCLUSIVE AMAZON
GUADAGNARE FACILMENTE CON IL WEB
GUADAGNARE FACILMENTE CON IL WEB
PROMOZIONI PER APERTURA CONTI CORRENTI
PROMOZIONI PER APERTURA CONTI CORRENTI
METEO
Contatore

MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI 1° GRADO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (10/08/2012) SULLA RETROCESSIONE DEL LECCE

+3
pessimielementi
corepresciatu
braviragazzi
7 partecipanti

Pagina 2 di 2 Precedente  1, 2

Andare in basso

MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI 1° GRADO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (10/08/2012) SULLA RETROCESSIONE DEL LECCE - Pagina 2 Empty Re: MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI 1° GRADO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (10/08/2012) SULLA RETROCESSIONE DEL LECCE

Messaggio Da salentuno Mar Ago 14, 2012 12:15 pm

Palazzi impugna le sentenze di 1° grado della Commissione Disciplinare. Il procuratore federale ricorre in Appello contro tutte le sentenze di proscioglimento della Disciplinare. Appello presentato dalla Procura federale per tutti i prosciolti e parte delle derubricazioni del primo grado. Mancavano 5 minuti alla chiusura della segreteria della Corte di giustizia federale e gli uomini di Palazzi hanno consegnato le loro carte. Appelli per le partite: AlbinoLeffe-Siena (del filone di Cremona), Udinese-Bari, Bologna-Bari e Bari-Lecce (del filone di Bari). Ora toccherà di nuovo ai difensori di Ferdinando Coppola, Roberto Vitiello, Leonardo Bonucci, Simone Pepe, Nicola Belmonte, Salvatore Masiello, Daniele Portanova, Marco Di Vaio, Giuseppe Vives. Ricorso anche nei confronti di Bologna, Udinese e Lecce: nei confronti dei salentini si tornano a chiedere sei punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione per il coinvolgimento di Vives (oltre alla retrocessione). I difensori di squadre e giocatori hanno due giorni per le memorie difensive. Su AlbinoLeffe-Siena Palazzi è convinto che Vitiello e Coppola abbiano avuto nella combine un ruolo maggiore di quello che la Disciplinare ha attribuito loro e per questo torna a chiedere l’illecito sportivo.

http://www.tifosilecce.com/t1098-sentenza-di-1-grado-della-commissione-disciplinare-10-08-2012-lecce-retrocesso-in-lega-pro-ed-30000-di-ammenda
salentuno
salentuno

Numero di messaggi : 4673
Punti : 4971
Data d'iscrizione : 17.10.08
Età : 42
Località : Salento

Torna in alto Andare in basso

MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI 1° GRADO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (10/08/2012) SULLA RETROCESSIONE DEL LECCE - Pagina 2 Empty Re: MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI 1° GRADO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (10/08/2012) SULLA RETROCESSIONE DEL LECCE

Messaggio Da lecceseDOC Ven Ago 31, 2012 3:20 pm

Il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, Alberto De Roberto, in merito alla controversia P. Semeraro e U.S. Lecce SpA / FIGC e altre, con proprio provvedimento assunto in data odierna:

VISTO il proprio provvedimento assunto in data 27 agosto 2012; preso atto del deposito, da parte dei ricorrenti, di "Deposito documentale e brevi note integrative relative al provvedimento cautelare richiesto"; rilevato che, con decisione della Corte di Giustizia Federale è stata confermata la sanzione dell'inibizione per cinque anni ed esclusione della società dal campionato di Serie B, irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale in data 10 agosto 2012; rilevata l'impossibilità - per la complessità in punto di fatto delle vicende oggetto di contestazione - di riscontrare la presenza del fumus, prescritta anche per la misura cautelare di urgenza; rilevato che la pronuncia sanzionatoria è già in corso di esecuzione essendo stata consentita la discesa in campo della società sportiva Vicenza Calcio SpA, subentrata alla U.S. Lecce SpA; ha respinto l'istanza cautelare proposta con salvezza, ovviamente, della competenza a pronunciare sulla misura cautelare del Collegio arbitrale, giudice naturale della controversia proposta.

Il Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, Alberto De Roberto, in merito alla controversia A.S.G. Nocerina Srl / U.S. Grosseto F.C. Srl e altre, visto il proprio provvedimento assunto in data 24 agosto 2012; preso atto del deposito, da parte della società ricorrente, di una "Istanza ex art. 23 Codice TNAS con deposito documentale"; preso, altresì, atto di quanto depositato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla U.S. Grosseto F.C. Srl; rilevato che la Commissione Disciplinare Nazionale, con pronuncia del 12 agosto 2012, ha inflitto al Sig. Piero Camilli, Presidente della U.S. Grosseto F.C. Srl, la sanzione dell'inibizione per cinque anni e la esclusione della società U.S. Grosseto F.C. Srl dal campionato di Serie B per la stagione sportiva 2012 / 2013; che la detta decisione è stata annullata il 27 agosto 2012 dalla Corte di Giustizia Federale; che l'istante chiede al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i provvedimenti di urgenza di cui all'art. 23 del Codice; considerato che l'articolata decisione di appello, pubblicata successivamente alla proposizione del ricorso e della richiesta di misura di urgenza, non risulta, allo stato, contestata nelle specifiche argomentazioni di fatto e di diritto poste a base della sua motivazione; che, in questa situazione, non si lascia ravvisare il fumus richiesto per la concessione della misura cautelare, anche in questa fase preliminare del contenzioso; rilevato, comunque, che della sentenza di secondo grado è stata già avviata l'esecuzione con la discesa in campo del Grosseto nella prima partita del campionato disputata lo scorso 25 agosto; ha respinto l'istanza cautelare proposta con salvezza, ovviamente, della competenza a pronunciare sulla misura cautelare del Collegio arbitrale, giudice naturale della controversia proposta.

http://www.tifosilecce.com/t1108-ricorso-al-tnas-ecco-i-tempi-e-le-procedure
lecceseDOC
lecceseDOC

Numero di messaggi : 5237
Punti : 5512
Data d'iscrizione : 30.08.08
Età : 59

Torna in alto Andare in basso

MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI 1° GRADO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (10/08/2012) SULLA RETROCESSIONE DEL LECCE - Pagina 2 Empty Re: MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI 1° GRADO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (10/08/2012) SULLA RETROCESSIONE DEL LECCE

Messaggio Da curvagiallorossa Dom Set 02, 2012 10:12 am

Lettera a FIGC, Lega B e Lega Pro

01/09/2012

Di seguito il testo della lettera inviata dall'U.S. Lecce ai Presidenti di FIGC, LNP Serie B e Lega Pro:

Visto il provvedimento del presidente del TNAS del 31 agosto 2012, in merito alla controversia P. Semeraro e US Lecce S.p.A. /FIGC ed altre, con il quale si rileva “la complessità in punto di fatto delle vicende oggetto di contestazione” e si demanda alla competenza del collegio arbitrale l’eventuale adozione di idonee misure cautelari, nonostante “la pronuncia sanzionatoria sia già in corso di esecuzione essendo stata consentita la discesa in campo della società sportiva Vicenza Calcio S.p.A., subentrata all’U.S. Lecce S.p.A.”

SI CHIEDE

di differire la disputa della partita Lecce – Cremonese per lasciare impregiudicata la possibilità dell’U.S. Lecce S.p.A. di disputare il Campionato di Serie B nel caso di accoglimento del ricorso proposto innanzi al TNAS, già valutato come complesso in punto di fatto dal Dott. De Roberto. Si precisa, altresì, che qualora la Signoria Vostra opterà per far disputare ugualmente in data 2 settembre la partita del Campionato di Lega Pro Lecce – Cremonese, l’U.S. Lecce S.p.A., pur non sottraendosi alle determinazioni che le Signorie Vostre vorranno assumere, non rinuncia al giudizio instaurato innanzi al TNAS e non presta nessuna forma di acquiescenza anche in relazione alle possibili richieste risarcitorie che saranno formulate innanzi al Giudice competente.

http://www.tifosilecce.com/t1108-ricorso-al-tnas-ecco-i-tempi-e-le-procedure
curvagiallorossa
curvagiallorossa

Numero di messaggi : 2456
Punti : 2528
Data d'iscrizione : 29.08.08
Età : 39

Torna in alto Andare in basso

MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI 1° GRADO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (10/08/2012) SULLA RETROCESSIONE DEL LECCE - Pagina 2 Empty Re: MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI 1° GRADO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (10/08/2012) SULLA RETROCESSIONE DEL LECCE

Messaggio Da salentuno Gio Ott 04, 2012 6:14 pm

Il Collegio Arbitrale (Prof. Franco Modugno, Presidente; Dott. Antonio Camozzi e Dott. Giancarlo Castiglione) ha fissato l’udienza della controversia U.S. Lecce SpA e del Dott. Pierandrea Semeraro nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della società Vicenza Calcio SpA, della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, il 12 ottobre, alle ore 12.00. L'istanza ha per oggetto il provvedimento con il quale la Corte di giustizia federale ha sanzionato: la società con l'esclusione dal campionato di serie B, con assegnazione da parte del Consiglio federale a uno dei campionati di categoria inferiore, e l'ammenda di € 30.000; il soggetto fisico con l'inibizione ad anni 5 (C.U. n. 30/CGF del 22 agosto 2012).

http://www.tifosilecce.com/t1108-ricorso-al-tnas-ecco-i-tempi-e-le-procedure
salentuno
salentuno

Numero di messaggi : 4673
Punti : 4971
Data d'iscrizione : 17.10.08
Età : 42
Località : Salento

Torna in alto Andare in basso

MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI 1° GRADO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (10/08/2012) SULLA RETROCESSIONE DEL LECCE - Pagina 2 Empty Re: MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DI 1° GRADO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (10/08/2012) SULLA RETROCESSIONE DEL LECCE

Messaggio Da Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Torna in alto Andare in basso

Pagina 2 di 2 Precedente  1, 2

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.